Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Cittadini stranieri
Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
- secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
- secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.
Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.
Cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al Consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad Autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).
Se il nulla-osta viene richiesto all'Ambasciata/ Consolato straniero in Italia ed è rilasciato in italiano deve essere legalizzato, ove previsto, presso la prefettura.
Se invece è rilasciato dall'Autorità straniera nello stato di origine, il nulla-osta deve essere legalizzato, ove previsto dal Consolato italiano nel proprio Paese e accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo originale dello stesso Consolato italiano oppure, in caso di traduzione in Italia, dal proprio Consolato straniero o asseverata con giuramento presso la cancelleria di un Tribunale.
Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.
Per coloro che fanno parte dei paesi che hanno aderito alla Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980 ovvero Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Turchia e Moldova sarà richiesto il certificato di capacità matrimoniale su modello plurilingue. Per ottenere tale certificato i cittadini dei suddetti paesi dovranno far richiesta al proprio comune di residenza nel paese di origine o, se residenti in Italia alla propria autorità diplomatica o consolare in Italia.
Ai cittadini brasiliani sarà richiesta la dichiarazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare in Italia, munita di visto di legalizzazione della Prefettura.
Ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito o in un paese terzo dovranno produrre il certificato di non impedimento apostillato e debitamente tradotto in italiano rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza e una dichiarazione giurata bilingue anch'essa legalizzata.
Cittadini stranieri non residenti e non domiciliati
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni. Vale però anche per tali cittadini stranieri non residenti, le medesime regole sopra indicate (es. nulla osta / certificato capacità matrimoniale / specifiche dichiarazioni o certificati in base al paese di provenienza).