Contrarre matrimonio

Servizio attivo

In questa scheda servizio sono indicate le modalità e gli elementi necessari per contrarre matrimonio.

A chi è rivolto

Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

Cittadini stranieri

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:

  • secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
  • secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.

Cittadini stranieri residenti o domiciliati in Italia

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune  e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al Consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad Autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).

Se il nulla-osta  viene richiesto all'Ambasciata/ Consolato straniero in Italia ed è rilasciato in italiano deve essere legalizzato, ove previsto, presso la prefettura.

Se invece è rilasciato dall'Autorità straniera nello stato di origine, il nulla-osta deve essere legalizzato, ove previsto dal Consolato italiano nel proprio Paese e accompagnato da una traduzione in italiano certificata, conforme al testo originale dello stesso Consolato italiano oppure, in caso di traduzione in Italia, dal proprio Consolato straniero o asseverata con giuramento presso la cancelleria di un Tribunale.

Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.

Per coloro che fanno parte dei paesi che hanno aderito alla Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980 ovvero Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Turchia e Moldova sarà richiesto il certificato di capacità matrimoniale su modello plurilingue. Per ottenere tale certificato i cittadini dei suddetti paesi dovranno far richiesta al proprio comune di residenza nel paese di origine o, se residenti in Italia alla propria autorità diplomatica o consolare in Italia.

Ai cittadini brasiliani sarà richiesta la dichiarazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare in Italia, munita di visto di legalizzazione della Prefettura.

Ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito o in un paese terzo dovranno produrre il certificato di non impedimento apostillato e debitamente tradotto in italiano rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza e una dichiarazione giurata bilingue anch'essa legalizzata.

Cittadini stranieri non residenti e non domiciliati

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni. Vale però anche per tali cittadini stranieri non residenti, le medesime regole sopra indicate (es. nulla osta / certificato capacità matrimoniale / specifiche dichiarazioni o certificati in base al paese di provenienza).

Come fare

Fase 1: pubblicazione di matrimonio

Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.

Fase 2: celebrazione del matrimonio

Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.

Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).

Cosa serve

Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età;

Cosa si ottiene

La pubblicazione e successiva celebrazione del matrimonio.

Tempi e scadenze

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

Costi

Per la pubblicazione di matrimonio, se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Sono condizioni impeditive:

  • l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
  • la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
  • la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
  • la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

Casi particolari

Rifugiati o apolidi

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Via Mazzini, 4, 21023 Besozzo VA, Italia

Telefono: 0332970195
Email: anagrafe@comune.besozzo.va.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/06/2024