Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.
Nessun comune può fornire indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può essere eseguito da questa amministrazione.
Si precisa che il registro non è pubblico.
Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella istanza di registrazione: il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
A seguito di espresso consenso la DAT potrà essere inviata alla Banca Dati Nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.