CORONAVIRUS : ULTIMI PROVVEDIMENTI - Dpcm del 3 novembre e Ordinanza del Ministro della Salute che colloca la Lombardia in zona rossa

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05/11/2020

  1. Il DPCM del 3 novembre introduce nuove misure urgenti  VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Le disposizioni del DPCM sono valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre.
  2. Alle disposizioni del Dpcm del 3 novembre si aggiungono per la Lombardia ulteriori misure più restrittive di contenimento del contagio. Infatti l'Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’ . Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.

 MISURE VALIDE IN LOMBARDIA

  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute che devono essere giustificati con autocertificazione. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute
  • sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
  • chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 del DCPM.
  • didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
  • tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
  • sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.