ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 623 - validità dal 22 ottobre al 13 novembre 2020.

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22/10/2020

Con la nuova Ordinanza n. 623 viene aggiornata l'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre e resta in vigore a partire dal 22 ottobre  fino al 13 novembre 2020.

Tra le novità si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

  • grandi strutture di vendita
  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.


Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:

  • generi alimentari,
  • alimenti e prodotti per animali domestici,
  • prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
  • prodotti per l’igiene della casa,
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori.

Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.


MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).


SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.


Vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • ​​​​Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
  • con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
  • sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.


DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, 

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.


SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.


ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
 

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

DISPOSIZIONI NAZIONALI

La disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e DPCM del 18 ottobre ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre compreso.